Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per la idoneita' o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', si pronunciano successivamente:
tolto: un giudizio di 1° grado;
tolto: un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.
tolto: Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, e' decisivo.
tolto: Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di 1° e 2° grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 39, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.
tolto: Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parita' di voti nel giudizio di idoneita' di cui all'art. 40.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art28 · fonte del testo