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[1]Per la idoneita' o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianita', si pronunciano successivamente:
[2]un giudizio di 1° grado;
[3]un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.
[4]Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, e' decisivo.
[5]Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di 1° e 2° grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 39, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.
[6]Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parita' di voti nel giudizio di idoneita' di cui all'art. 40.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
