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[1]La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali e' la stessa che e' stabilita per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

[2]Per giudicare dell'idoneita' all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento e' sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale, presidente, e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

[3]Tale Commissione e' nominata al principio di ogni anno con decreto Ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 28, terzo e quarto comma, 40, 41 e 42.

[4]Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facolta':

  • a)di fare intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli ispettori delle varie Armi, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie Armi e dei Corpi rispettivi;
  • b)di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art39 · fonte del testo