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[1]E' in facolta' del Ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unita' di prima linea e in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unita' ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.
[2]Tale previsione di impiego pero' non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unita' di prima linea secondo le norme di cui alla presente legge.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
