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[1]I giudizi della Commissione centrale di avanzamento sono definitivi quando risultino approvati dal Ministro per la guerra.
[2]Nel caso in cui tali giudizi non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro stesso. Il giudizio decisivo del Ministro per la guerra sostituisce, ad ogni effetto, quello della Commissione centrale di avanzamento e tiene anche luogo di quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parita' di voti di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.
Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009
