Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1930
Confronto con la versione in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio di avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.
tolto: Il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.
tolto: In ogni caso la proposta di promozione e' fatta, con speciale relazione a Sua Maesta' il Re, dal Capo del Governo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art43 · fonte del testo