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[1]Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio di avanzamento e' unico ed e' devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.

[2]Il giudizio predetto puo' essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianita' annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purche' abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

[3]In ogni caso la proposta di promozione e' fatta, con speciale relazione a Sua Maesta' il Re, dal Capo del Governo.

Testo in vigore dal 23 luglio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;957~art43 · fonte del testo