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((Le designazioni di ammiragli di divisione di cui all'art. 58, fatte dalla Commissione speciale, decadono allorquando il Ministro richiede alla Commissione stessa altra indicazione di ammiragli di divisione per la promozione al grado superiore. La Commissione speciale, in tale occasione, riprende in esame gli ammiragli di divisione nel modo indicato all'art. 58)).
Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929
