Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929. Leggi il testo vigente →

[1]((Il giudizio richiesto per l'applicazione dell'art. 40 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e' devoluto alla Commissione speciale di cui all'articolo 58 quando si tratta di ammiragli di divisione o gradi corrispondenti, con l'intervento del generale ispettore del genio navale o di quello delle armi navali quando si tratta di giudicare rispettivamente i tenenti generali appartenenti a questi corpi.

[2]E' altresi' devoluta a detta Commissione speciale la indicazione, nel numero richiesto dal Ministro per la marina, e con le stesse norme dell'art. 58, degli ammiragli di divisione e gradi corrispondenti in aspettativa per riduzione di quadri, per la promozione ad ammiraglio di squadra o gradi corrispondenti.

[3]Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore)).

Testo in vigore dal 21 dicembre 1927 al 27 novembre 1929

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1179~art59ter · fonte del testo