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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]L'art. 100 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:
[9]« Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento puo' essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianita'.
[10]Nel suddetto periodo di sei mesi di servizio presso reparti operanti sara' computato anche il tempo trascorso lontano dai reparti stessi per ferite riportate in azioni belliche ».
[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[12]Data a Roma, addi' 30 novembre 1942-XXI
[13]VITTORIO EMANUELE
[14]MUSSOLINI - DI REVEL
[15]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 21 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009
