Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 1941 al 16 dicembre 2009. 251 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: L'art. 80 delle norme approvate col R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e' sostituito dal seguente:

tolto: «I sottotenenti di complemento sono normalmente tratti, salvo disposizioni speciali:

tolto: a) dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi per allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica previsti dalle vigenti disposizioni;

tolto: b) dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia aeronautica che abbiano superato il 2° anno di corso; detti allievi non potranno pero' essere nominati sottotenenti di complemento che nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

tolto: c) dai sottufficiali congedati che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possiedano il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai corsi di cui alla lettera a);

tolto: d) dai cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento di cui alla legge 2 dicembre 1940-XIX, n. 1848, ed esclusivamente per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico».

tolto: Per conseguire la nomina di cui sopra, gli aspiranti dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dalla legge sullo stato degli ufficiali e non aver superato il 40° anno di eta'.

tolto: Sono altresi' inscritti di ufficio nei ruoli di complemento col proprio grado ed anzianita' gli ufficiali dispensati dal servizio permanente e che non debbano essere collocati in diversa posizione per effetto delle vigenti disposizioni.

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: A parita' di grado e di anzianita', gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono inscritti nei ruoli prima di ogni altro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;929~art1 · fonte del testo