La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nel casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione dei coefficienti indicati nelle tabelle C e D allegate alla presente legge. Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art20 · fonte su Normattiva