Art. 4 — Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali
[1]Con effetto dal 1 gennaio 1985, le pensioni con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1984, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, aventi titolo alla maggiorazione di cui all'articolo 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate mensilmente come segue:
- 1)in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;
- 2)in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti indicati nella tabella di cui al presente articolo in corrispondenza alla decorrenza della pensione. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo, spettante al 31 dicembre 1984, secondo i criteri di determinazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di riversibilita'. Gli aumenti di cui al comma 1 assorbono la maggiorazione prevista dall'articolo 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non puo' in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire 40.000, di cui lire 20.000 dal 1 gennaio 1985; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1 gennaio 1986; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1 gennaio 1987. Gli aumenti mensili, nei limiti dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 dal 1 gennaio 1985, sino a lire 40.000 dal 1 gennaio 1986 e per intero dal 1 gennaio 1987. Qualora i soggetti abbiano dritto all'applicazione del precedente articolo 3 e del presente articolo, non si provvede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il trattamento piu' favorevole. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14-quater, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
[2]TABELLA
[3]Anno 1968 e anteriori...................... 2,6 Anno 1969............................ 2,5 Anno 1970............................ 2,5 Anno 1971............................ 2,5 Anno 1972............................ 2,4 Anno 1973............................ 2,0 Anno 1974............................ 1,8 Anno 1975............................ 1,7 Anno 1976............................ 1,6 Anno 1977............................ 1,6 Anno 1978............................ 1,5 Anno 1979............................ 1,4 Anno 1980............................ 1,3 Anno 1981............................ 1,2 Anno 1982............................ 1,1 Anno 1983............................ 1,0
Testo vigente dal 19 aprile 1985
