Il titolare di piu' pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale. La pensione sociale non spetta:

  • a)ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, numero 1338;
  • b)ai titolari di piu' pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art8 · fonte su Normattiva