Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1. Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

Testo vigente dal 31 luglio 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-07-21;903~art9 · fonte su Normattiva