Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1. Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la diminuzione e' effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.
Testo vigente dal 31 luglio 1965
