Art. 12 — Iniziative delle regioni
Le regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N. 314)).
Testo vigente dal 17 novembre 2000
