Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 12 — Iniziative delle regioni

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Le regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale. Per la realizzazione dei programmi di intervento di cui al comma 1, le regioni possono ottenere contributi dal Fondo di cui all'articolo 3 in misura non superiore al 30 per cento della spesa prevista.

Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 17 novembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1993

    Illegittimità dichiarata
    26 marzo 1993

    L'art. 12, L. n. 215 del 1992, prevedendo la predisposizione e realizzazione di programmi regionali di supporto alle agevolazioni statali per l'imprenditoria femminile, configura - sia se interpretato in via letterale che sistematica - non già un obbligo, ma una facoltà delle regioni (e delle province autonome), il cui esercizio, da esse autonomamente deciso, deve conformarsi - per esigenze di coordinamento con le concorrenti iniziative statali - a vincoli e modalità (quali l'accordo con le associazioni di categoria, la stipulazione di convenzioni con enti aventi particolare esperienza, la limitata contribuzione finanziaria statale) che non possono in alcun modo ritenersi lesivi dell'autonomia regionale o provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 12, L. n. 215 cit., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia per violazione della propria autonomia organizzativa nonché in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., anche in connessione con gli artt. 109, d.P.R. n. 616 del 1977, 27, L. n. 468 del 1978, e 3, comma sesto, L. n. 158 del 1990).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art12 · fonte su Normattiva