Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 6 — Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni

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I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.

Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 1 aprile 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 109/1993

    Ha colpito questo articolo
    26 marzo 1993

    L'art. 6, comma primo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, demandando a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore dell'imprenditoria femminile previste dall'art. 4 della stessa legge, non lede le competenze delle regioni e delle province autonome, trattandosi della fissazione di criteri e modalità per l'attuazione di programmi legislativi di "azioni positive" di spettanza statale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art. 6, comma primo, L. n. 215, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e della Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - V. massima precedente.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art6 · fonte su Normattiva