Art. 6 — Criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni
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I criteri e le modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 4 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le agevolazioni sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri competenti per i settori cui appartengono i soggetti beneficiari.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 24 - 26 marzo 1993 (in G.U. 1a s.s. 31/03/1993, n. 14) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome".
Testo in vigore dal 1 aprile 1993 al 17 novembre 2000
