Art. 8 — Finanziamenti agevolati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 novembre 2000 al 15 giugno 2006. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 28 luglio 2000, n. 314.
Abrogato dal 17 novembre 2000
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Abrogato dal 17 novembre 2000
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Le incentivazioni finanziarie disposte dalla L. n. 215 del 1992 a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, mirando a compensare (ovvero ad attenuare) lo squilibrio storicamente esistente a danno del sesso femminile nel campo dell'imprenditoria, rientrano fra le "azioni positive" finalizzate alla realizzazione dell'eguaglianza effettiva tra uomini e donne; perciò, trattandosi di una disciplina positivamente differenziata in vista dell'attuazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, di un valore costituzionale primario, l'indiretta incidenza di essa sulle politiche di incentivazione promosse dalle regioni nei settori materiali di loro competenza, non può costituire motivo di illegittimità costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4 e 8, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - S. nn. 75/1992, 202/1992, 281/1992, 366/1992 e 406/1992; v. anche la precedente massima A e la successiva massima D.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art8 · fonte su Normattiva