Azioni positive per l'imprenditoria femminile

Art. 8 — Finanziamenti agevolati

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Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse puo' essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 e' conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.

Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 17 novembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 109/1993

    Illegittimità dichiarata
    26 marzo 1993

    Le incentivazioni finanziarie disposte dalla L. n. 215 del 1992 a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, mirando a compensare (ovvero ad attenuare) lo squilibrio storicamente esistente a danno del sesso femminile nel campo dell'imprenditoria, rientrano fra le "azioni positive" finalizzate alla realizzazione dell'eguaglianza effettiva tra uomini e donne; perciò, trattandosi di una disciplina positivamente differenziata in vista dell'attuazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, di un valore costituzionale primario, l'indiretta incidenza di essa sulle politiche di incentivazione promosse dalle regioni nei settori materiali di loro competenza, non può costituire motivo di illegittimità costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4 e 8, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - S. nn. 75/1992, 202/1992, 281/1992, 366/1992 e 406/1992; v. anche la precedente massima A e la successiva massima D.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-25;215~art8 · fonte su Normattiva