Art. 8 — Finanziamenti agevolati
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 marzo 1992 al 17 novembre 2000. Leggi il testo vigente →
Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono essere concessi dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, finanziamenti agevolati ai fini previsti dall'articolo 4, comma 1, di importo non superiore a trecento milioni e di durata non superiore a cinque anni, ad un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso di riferimento in vigore per il settore cui appartiene l'impresa beneficiaria. Per i soggetti di cui al comma 1 che sono costituiti ed operano nei territori di cui all'allegato al citato regolamento (CEE) n. 2052/88 e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con la citata decisione della Commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989, e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento (CEE) n. 2052/88, il tasso di interesse puo' essere ridotto fino al 40 per cento del tasso di riferimento. L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e' autorizzato ad effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, con gli istituti e le aziende di credito di cui al comma 1 del presente articolo, allo scopo di porre i predetti istituti ed aziende in grado di praticare i tassi di interesse agevolati previsti dai commi 1 e 2. Per gli interventi previsti dai commi 1, 2 e 3 e' conferito annualmente al Mediocredito centrale il 10 per cento delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 3.
Testo in vigore dal 7 marzo 1992 al 17 novembre 2000
