Art. 11 — Copertura finanziaria
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Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 e' autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parita' presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunita'". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 aprile 1991 al 20 luglio 1993
