E' autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.

Testo vigente dal 5 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;63~art6 · fonte su Normattiva