Art. 6 — Borse di studio
E' autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell'articolo 4 per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Testo vigente dal 5 maggio 2025
