Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca"

Art. 1 — Elargizioni alle vittime e ai superstiti

A favore delle vittime e dei superstiti dei delitti commessi dal gruppo criminale denominato "banda della Uno bianca" si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. Per le elargizioni da corrispondere ai sensi del comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 10, 11, 13 e 16 della citata legge n. 302 del 1990. Nei casi previsti dalla presente legge gli interessati devono presentare domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere.

Testo vigente dal 6 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-03-31;70~art1 · fonte su Normattiva