Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di piu' soggetti, di lire 150 milioni, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 11 L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresi' a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico. 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

10

Il D.L. 28 novembre 2003, n. 337, convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2003, n. 369 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che per gli eventi successivi alla data del 1° gennaio 2003, le speciali elargizioni di cui agli articoli 1, 4 e 8 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, sono elevate ad euro 200.000.

L. 3 agosto 2004, n. 206

11

La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro."

Testo vigente dal 26 agosto 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 22053/2025

    31 luglio 2025
    • ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

    In tema di benefici in favore dei congiunti superstiti delle vittime di reati di criminalità organizzata, a seguito della sentenza n. 122 del 2024 della Corte cost., non sono automaticamente ostativi all'elargizione di cui all'art. 4 della l. n. 302 del 1990 la parentela o affinità entro il quarto grado dei superstiti con persone nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia stata applicata una misura di prevenzione di cui alla l. n. 575 del 1965 ovvero penda un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del c.p.p., dovendosi verificare in concreto se ciò abbia determinato il venir meno dell'estraneità del beneficiario alle logiche proprie del mondo criminale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la revoca del beneficio riconosciuto, in favore della ricorrente, a seguito della morte del figlio, in conseguenza della mera sottoposizione di un altro figlio a un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato anche il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso).

    Art. 4 · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 · Art. 51 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art4 · fonte su Normattiva