L'assegnazione a favore della Croce Rossa italiana per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, e' stabilita, per l'anno finanziario 1965, in lire 190.000.000.
Testo vigente dal 27 febbraio 1965
