Il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 e' stabilito per l'anno finanziario 1967, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.058 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.120 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Testo vigente dal 29 aprile 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-29;230~art81 · fonte su Normattiva