Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 6 autorizzato a provvedere, nell'anno finanziario 1968, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 45, lettera d), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
Testo vigente dal 29 febbraio 1968
