[1]Le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, numero 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei corpi, istituti e stabilimenti militari e degli enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le navi e per i corpi e gli enti a terra della Marina militare, sono fissate, per l'anno finanziario 1975, come segue:

[2]Esercito.......................................... L. 8.950.000.000; Marina............................................ " 9.000.000.000; Aeronautica....................................... " 5.650.000.000; Arma dei carabinieri.............................. " 4.400.000.000.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art117 · fonte su Normattiva