[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, come appresso:

[2]Esercito........................... n. 900 Arma dei carabinieri...................... n. 85 Marina............................ n. 400 Aeronautica......................... n. 1.790

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-30;206~art99 · fonte su Normattiva