[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1975, come appresso:

[2]Esercito.................................................... n. 600; Arma dei carabinieri........................................ " 64; Marina...................................................... " 200; Aeronautica................................................ " 1.900.

Testo vigente dal 30 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-26;132~art123 · fonte su Normattiva