[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per lo anno finanziario 1973, come appresso:

[2]Esercito........................... n. 900 Arma dei carabinieri...................... n. 55 Marina............................ n. 350 Aeronautica......................... n. 1.800

Testo vigente dal 28 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-27;18~art104 · fonte su Normattiva