[1]Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, e' stabilito, per l'anno finanziario 1976, come appresso:

[2]Esercito (compresi i carabinieri).............. n. 340; Marina............................ n. 110; Aeronautica........................ n. 1.600.

Testo vigente dal 31 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;702~art137 · fonte su Normattiva