Il Ministero del tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, fino all'importo massimo di lire 180.817.701.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1972. Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni.

Testo vigente dal 20 marzo 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-03-11;54~art18 · fonte su Normattiva