Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1981, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981, per l'attuazione delle disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge finanziaria 1981.

Testo vigente dal 30 aprile 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-04-23;164~art35 · fonte su Normattiva