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La medaglia di cui al precedente articolo e' concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924.
Testo in vigore dal 21 maggio 1954 al 15 dicembre 1956
