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((La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di servizio militare puo' essere concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali, integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge. La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo su proposta del Ministro per la difesa, di concerto, rispettivamente, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per l'interno)).
Testo in vigore dal 15 dicembre 1956 al 24 ottobre 2000
