[1]I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni: A. - Cementi:

  • a)Cemento portland. - Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di cliniker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita' necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;
  • b)Cemento pozzolanico. - Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita' di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;
  • c)Cemento d'altoforno. - Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantita' di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

[2]B. - Cemento alluminoso Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

[3]C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione e' soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1353, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

[4]D. - Agglomeranti cementizi Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

[5]E. - Calci idrauliche

  • a)per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;
  • b)per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente idraulica, naturali o artificiale si intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marmi naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura:
  • c)per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;
  • d)per calce idraulica, siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata.

Testo vigente dal 10 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;595~art2 · fonte su Normattiva