[1]Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A. - Cementi normali e ad alla resistenza:

  • a)portland;
  • b)pozzolanico;
  • c)d'altoforno.

[2]B. - Cemento alluminoso.

[3]C. - Cementi per per sbarramenti di ritenuta:

  • a)portland;
  • b)pozzolanico;
  • c)d'altoforno.

[4]D. - Agglomeranti cementizi:

  • a)a lenta presa;
  • b)a rapida presa.

[5]E. - Calci idrauliche:

  • a)calci idrauliche naturali in zolle;
  • b)calci idrauliche naturali o artificiali in polvere;
  • c)calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere;
  • d)calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere;
  • e)calce idraulica artificiale siderurgica in polvere.

Testo vigente dal 10 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;595~art1 · fonte su Normattiva