L'acquirente puo' contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 6 su un campione prelevato in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non rispondenti ai requisiti stessi. Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore, con l'eccezione di quanto invece prescritto all'articolo 4 per forniture alla rinfusa. La contestazione della merce deve essere notificata dall'acquirente al fornitore, entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di decadenza. Dalla data di detta notificazione decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile. Il fornitore puo' chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel caso di controversia tra le parti.

Testo vigente dal 10 giugno 1965

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 68/1970

    Questione infondata
    4 maggio 1970

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, prescriventi, tra l'altro, particolari modalità per il prelievo dei campioni e per la contestazione della merce, da effettuarsi entro tre mesi dalla spedizione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che le azioni nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite dall'acquirente soltanto ove sia stata previamente osservata la procedura speciale prevista dalle norme impugnate. Detta procedura, giustificata per l'interesse pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni e la particolare natura delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento, è stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza ordinaria, prima dell'emanazione del nuovo testo normativo oggetto di impugnativa, come avente natura integrativa e non derogativa del codice civile. Comunque anche la vigente procedura speciale non compromette, per l'acquirente, la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, attesa la congruità degli oneri e dei termini in essa previsti, ne' si discosta profondamente dalla disciplina dettata in generale per la vendita dal codice civile, secondo cui, in taluni casi, il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa anziché dalla scoperta dei vizi, e l'azione del compratore deve essere esercitata entro termini brevi (un anno o perfino 3 mesi).

    Art. 24 cost. · Art. 4 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici · Art. 5 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;595~art5 · fonte su Normattiva