Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneita' del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali. Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovra' avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario. Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sara' effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione. Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio.

Testo vigente dal 10 giugno 1965

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 68/1970

    Questione infondata
    4 maggio 1970

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 4 e 5 della legge 26 maggio 1965, n. 595, prescriventi, tra l'altro, particolari modalità per il prelievo dei campioni e per la contestazione della merce, da effettuarsi entro tre mesi dalla spedizione, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sul presupposto che le azioni nascenti dalla compravendita di leganti idraulici potrebbero essere esperite dall'acquirente soltanto ove sia stata previamente osservata la procedura speciale prevista dalle norme impugnate. Detta procedura, giustificata per l'interesse pubblico concernente la sicurezza delle costruzioni e la particolare natura delle merci impiegate, soggette a rapido deterioramento, è stata costantemente interpretata, dalla giurisprudenza ordinaria, prima dell'emanazione del nuovo testo normativo oggetto di impugnativa, come avente natura integrativa e non derogativa del codice civile. Comunque anche la vigente procedura speciale non compromette, per l'acquirente, la possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, attesa la congruità degli oneri e dei termini in essa previsti, ne' si discosta profondamente dalla disciplina dettata in generale per la vendita dal codice civile, secondo cui, in taluni casi, il termine di decadenza decorre dalla consegna della cosa anziché dalla scoperta dei vizi, e l'azione del compratore deve essere esercitata entro termini brevi (un anno o perfino 3 mesi).

    Art. 24 cost. · Art. 4 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici · Art. 5 Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;595~art4 · fonte su Normattiva