Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dallo Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale eta', puo' contrarre, finche' sia in attivita' di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di eta', considerando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa eta'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-04-06;333~art1 · fonte del testo