Art. 1
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Il personale di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dallo Stato il quale, in base alle speciali disposizioni che lo riguardano, viene collocato a riposo di ufficio prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ed al quale manchino meno di dieci anni per il raggiungimento di tale eta', puo' contrarre, finche' sia in attivita' di servizio, prestiti di importo non superiore alla cessione di tante quote mensili dello stipendio cedibile quanti sono i mesi mancanti al compimento del 65° anno di eta', considerando per anno intero l'eventuale frazione di anno necessaria per il raggiungimento della stessa eta'.
Testo in vigore dal 24 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
