Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilita' pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidita' di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-11-29;370~art2 · fonte del testo