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Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilita' pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidita' di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1990 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-11-29;370~art2 · fonte del testo