Le disposizioni contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 22 maggio 1942, n. 880, modificate dal regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, cessano di aver vigore nei riguardi dei marittimi non ancora rimpatriati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 15 aprile 1949
