Il Ministro per la marina mercantile, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, autorizzera' la corresponsione degli assegni previsti dalla legge stessa ai marittimi che comprovino di non aver potuto rimpatriare per cause a loro non imputabili.

Testo vigente dal 15 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;134~art2 · fonte del testo