Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento in proprieta' agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica gia' assegnati in locazione semplice. Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprieta', devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di cormpravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge. 2 La cessione in proprieta' degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio 1952, n. 619, relativa al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita. 3

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 457

2

La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 52, comma 2) che il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, per la conferma delle domande di cessione in proprieta', e' prorogato al 31 ottobre 1978.

L. 2 aprile 2001, n. 136

3

La L. 2 aprile 2001, n. 136 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che: "L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facolta' di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa".

Testo vigente dal 5 maggio 2001

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 602/1987

    Questione infondata
    23 dicembre 1987

    Situazioni identiche legittimamente possono essere regolate dal legislatore ordinario in modo diverso nel tempo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, in relazione all'art. 8, primo comma, della legge 27 aprile 1962, n. 231 nella parte in cui non estende agli assegnatari degli alloggi di tipo economico e popolare, soggetti al precedente regime della compravendita con riserva della proprieta`, e titolari di situazioni giuridiche "non esaurite", la norma piu` favorevole, come nel comma quinto dell'art. 28 legge n. 513 del 1977, del divieto decennale di alienazione dell'alloggio, decorrente dalla data di stipulazione del contratto di compravendita). - v. S. nn. 322/1985, 38/1984, 122/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 90/1981

    Questione infondata
    1 giugno 1981

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 122/1980 e O. n. 194/1980.

    Art. 3 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 194/1980

    Questione infondata
    22 dicembre 1980

    Questione già dichiarata non fondata con sent. n. 122/1980, la quale, anche se pronunciata sugli artt. 27, primo e secondo comma, e 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è senz'altro riferibile anche all'art. 52 legge 5 agosto 1978, n. 457, di quelli sostanzialmente confermativo.

    Art. 3 cost. · Art. 47 cost. · Art. 27 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica · Art. 28 Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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