Il pagamento in una unica soluzione o il pagamento rateale, se richiesto, del prezzo del riscatto come sopra determinato, continuano ad essere regolati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dell'articolo 6 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
Testo vigente dal 26 marzo 1986
