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[1]Gli atti di cessione o di concessione richiesti per l'attuazione della presente legge saranno esenti da qualunque tassa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 11 luglio 1904.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Giolitti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti
Testo in vigore dal 23 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
